Come donare ai figli? Meglio evitare future contese
Caso pratico
Il Sig. Nonpianifico, ha 60 anni, è vedovo e ha due figli: Fortunata e Sfortunato.
Improvvisamente manca il padre, si apre la successione e in banca ha 80.000€. Sfortunato però si ricorda che 15 anni fa, Nonpianifico ha comprato la casa a Fortunata. Quindi, Sfortunato, apre un’azione di collazione e restituzione della parte di legittima lesa a lui spettante, cioè 100.000€ ((280.000€/2)-40.000€ per farla semplice).
Arriva il bello: il Sig. Nonpianifico aveva donato 200.000€ a Fortunata attraverso bonifico, senza registrare la donazione per atto pubblico. Poi Fortunata ha comprato la casa ma nell’atto notarile non è stata inserita la Provvista, dove si specificava che la casa era stata comprata dal padre per il figlio attraverso bonifico bancario di 200.000€.
Un bonifico di 15 anni non si riesce a tracciare, quindi è come se Nonpianifico, non abbia mai dato niente a Fortunata. Quindi non si può fare la collazione e la restituzione della parte lesa a Sfortunato.
In conclusione, solo per il fatto che il padre non aveva pianificato la sua successione e non aveva donato con i dovuti crismi, Sfortunato ha ricevuto 40.000€ e Fortunata 240.000€. Inoltre, i fratelli, non si parlano più.
Acquisto della casa a un figlio
L’acquisto della casa è una donazione indiretta: il padre acquista l’immobile dal venditore e lo intesta al figlio. A tal proposito può essere utile specificare nell’atto notarile di compravendita dell’immobile, mediante un’apposita dichiarazione del donatario, che il prezzo di acquisto è stato pagato dai genitori, e ciò per le seguenti ragioni:
• per motivi di coerenza fiscale;
• per motivi successori;
• ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
per l’indicazione analitica delle modalità di pagamento
del corrispettivo;
•si esclude che la donazione indiretta che si andrebbe a evidenziare esponga, in caso di rivendita, il terzo sub acquirente ai rischi dell’azione di restituzione, creando problemi per la futura commerciabilità del bene così acquistato (si veda il capitolo successivo).
Donazione diretta al figlio
Quando si dona un patrimonio ai figli, si parla di donazione rimuneratoria. Si tratta di un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione. Si deve, quindi, applicare la disciplina relativa alla donazione. In particolare per la donazione rimuneratoria è necessario un atto pubblico con la presenza dei testimoni.
È una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, e cioè senza che l’operazione bancaria sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico.
Lo affermano le Sezioni unite della Corte di cassazione con una sentenza 18725 del 27 luglio 2017 destinata ad essere menzionata nei manuali universitari perché effettua una netta linea di demarcazione tra due situazioni il cui confine è spesso assai sfumato: la donazione «diretta», per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, al fine di costringere il donante a pensare a ciò che sta facendo; la donazione «indiretta», con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza formalismi. È, quest’ultimo, il caso classico dei genitori che pagano il prezzo dovuto dal figlio per comprare un appartamento. https://www.ilsole24ore.com
Conclusioni
Il patrimonio è difficile crearlo ma è molto facile disperderlo. Per dargli la giusta continuità, i figli sono responsabili, assieme ai genitori, per pianificare nel modo giusto. L’obiettivo è fare si che la quota legittima di ogni erede non venga lesa, che tutti siano felici e non litighino. Il pianificatore può fare alcune preferenze, ma sempre rispettando la quota disponibile senza ledere la legittima.